STATUTO SVIMAR

STATUTO “Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne” denominata SVIMAR


ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
È costituita una Associazione, senza scopo di lucro, che assume la denominazione di: “Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne “, in forma abbreviata SVI.MAR L’Associazione ha sede nel Comune di Potenza, capoluogo della regione Basilicata, in quanto centro urbano baricentrico dell’Appennino Meridionale, capoluogo della Montagna e delle Aree Interne del Mezzogiorno. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere, in Italia e all’estero, unità locali regionali, operative e periferiche, dell’associazione ovvero di trasferire la sede nel comune di Potenza. Spetta invece all’Assemblea degli associati approvare, con decisione da assumersi con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, il regolamento per l’istituzione di sedi secondarie, articolazioni regionali dell’associazione, aventi stabile rappresentanza. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
ARTICOLO 2 SCOPI E FINALITA’
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità (relative al Mezzogiorno e alle Aree Interne dell’Appennino Meridionale) culturali; di programmazione e azioni di sviluppo economico-sociale e del territorio; di riduzione dei divari economico-sociali, infrastrutturali, territoriali; di redistribuzione dei servizi pubblici essenziali (istruzione, ricerca, università, salute, mobilità, energia e beni comuni); di promozione, tutela e valorizzazione del turismo, dei prodotti enogastronomici, dei prodotti tipici, dei beni culturali, delle risorse naturali, paesaggistiche e ambientali; di sostegno alle misure della Transizione Ecologica e Digitale. In particolare essa si propone di promuovere gli studi e le ricerche nonché il dibattito scientifico sul tema dello sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne dell’Appennino Meridionale. Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione si propone pertanto di: favorire l’incontro tra studiosi e promuovere ricerche e studi sui temi dello sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne dell’Appennino Meridionale; organizzare incontri, seminari, conferenze, convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero su temi riguardanti lo sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne dell’Appennino Meridionale; formare gruppi di ricerca, caratterizzati da collaborazioni a livello nazionale e internazionale; condurre studi e ricerche scientifiche, anche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private; elaborare progetti di ricerca internazionali, nazionali e territoriali; promuovere (nei limiti previsti dalle disposizioni inderogabili di legge vigenti in materia): l’attività di formazione, anche in collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado e con enti pubblici e privati che operano in settori analoghi e/o affini; l’ attività di diffusione di innovazione tecnologica, di rete e organizzativa; l’attività di realizzazione di piani di programmazione economica e di marketing urbano e territoriale di borghi, comunità e associazioni di enti locali, regioni, enti pubblici privati, anche mediante la loro collaborazione; l’attività di realizzazione di informazione, comunicazione, di prodotti editoriali, di materiale visivo, artistico e fotografico attraverso tutti gli Strumenti idonei a raggiungere le finalità associative per la valorizzazione delle Aree Interne. L’Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa o attività direttamente ed indirettamente strumentale, accessoria, connessa, necessaria o utile per il conseguimento dello scopo associativo; potrà altresì associarsi con altri comitati, associazioni e/o consorzi aventi oggetto analogo o affine al proprio e beneficiare di tutte le agevolazioni, i contributi ed i finanziamenti previsti da norme emanate ed emanande interne, comunitarie ed internazionali, nonché godere di patrocini e sponsorizzazioni da parte di privati e/o di enti pubblici. L’associazione, nell’espletamento di tali attività, potrà avvalersi di collaboratori, professionisti e società esterni e non necessariamente associati per la realizzazione di Pubblicazioni e assistenza tecnica. Per il conseguimento di tali scopi, l’Associazione potrà comunque svolgere, direttamente o attraverso persone da essa incaricate, qualsiasi attività (anche commerciale o didattica o artigianale) che l’Associazione stessa riterrà utile intraprendere, sempre con l’esclusione di finalità di lucro. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’ente saranno disciplinati da regolamenti che saranno approvati da parte dell’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 3 ASSOCIATI
L’Associazione è costituita da “Soci fondatori”, “Soci ordinari”, “Soci onorari”. In particolare: sono “Soci fondatori” i partecipanti all’atto costitutivo dell’Associazione che siano in regola con il pagamento della quota associativa, e che siano rappresentativi di almeno quattro regioni del Mezzogiorno; sono “Soci ordinari” coloro che, condividendo gli scopi individuati dall’oggetto dell’Associazione e a suo presentando domanda, vengano ammessi all’Associazione medesima dal Consiglio Direttivo insindacabile giudizio – e siano in regola con il pagamento della quota associativa; Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18 anno di età e che condividano le finalità e le attività dell’Associazione, nonché le persone giuridiche, imprese, cooperative, associazioni, comitati, consorzi e gli enti aventi attività e scopi analoghi a quelli previsti dal presente statuto; sono “Soci onorari” le personalità che si sono particolarmente distinte nel campo delle attività formative, culturali, economiche e sociali. I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, su proposta di uno dei suoi membri o del Comitato Scientifico. I Soci onorari non sono tenuti a pagare la quota associativa e non hanno diritto di voto, ma solo il diritto di intervenire in assemblea. I Soci, fatta eccezione per quelli onorari, sono tenuti a pagare una quota associativa che sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo con una delibera. I soci, le persone giuridiche e gli enti esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organi associativi attraverso i loro rappresentanti. L’appartenenza all’Associazione ha carattere volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ARTICOLO 4 DOMANDA DI AMMISSIONE
Per aderire all’Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la sottoscrizione del modulo di adesione e della dichiarazione di osservanza delle norme e disposizioni previste dallo statuto e dalle decisioni degli organi associativi. L’accettazione delle domande di ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione presa a maggioranza.
ARTICOLO 5 DOVERI DEI SOCI
1 Soci fondatori e i Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa per il primo anno al momento dell’accettazione dell’iscrizione e, per gli anni successivi, entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno. Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi associativi. Tutte le prestazioni fornite volontariamente dai soci/associati sono gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute. L’Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.
ARTICOLO 6 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo e si intende per anno solare. La qualifica di socio/associato può tuttavia venir meno per i seguenti motivi: a) per morte del socio/associato; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) per decadenza, ossia per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; d) per esclusione, e) per recesso, f) per scioglimento dell’Associazione. ३) Il socio/associato che intenda recedere deve darne comunicazione con lettera raccomandata con preavviso di almeno 6 mesi dal 31 dicembre e vale dall’anno solare successivo. L’associato può essere escluso qualora abbia compiuto azioni pregiudizievoli agli interessi e dell’Associazione e non abbia adempiuto agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione stessa, abbia violato le norme statutarie, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi, abbia mantenuto una condotta in contrasto con le finalità dell’Associazione o abbia aderito ad associazione concorrente. La decadenza e/o l’esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con decisione presa a maggioranza. È ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione della perdita della qualità di socio, la decisione del Collegio dei Probiviri viene assunta entro 90 giorni ed è inappellabile.
ARTICOLO 7 PATRIMOΝΙΟ
Il patrimonio associativo è indivisibile ed è costituito da: quote associative degli associati; beni, immobili e mobili; contributi spontanei degli stessi associati e di altri Enti pubblici o privati; offerte, donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche (sia pubbliche che private, sia nazionali che internazionali); rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; contributi versati dai partecipanti ai corsi o ai seminari organizzati dall’Associazione; – proventi derivanti dalle attività istituzionali, dai contratti di promozione e/o sponsorizzazione; ogni altro tipo di entrate. Le quote associative non possono mai essere rimborsate. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo i versamenti minimi per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili; pertanto in nessun caso (ivi compresi i casi di scioglimento dell’Associazione ovvero di morte, di recesso o di esclusione del singolo associato) può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione, il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Il patrimonio viene gestito ed impiegato ai sensi di legge.
ARTICOLO 8 BILANCIO
Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio che deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano. Motivato interesse alla sua lettura. È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni senza fini di lucro. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) i Vice Presidenti; e) il Segretario. f) il Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 9 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi: g) il Presidente Onorario; h) il Comitato Scientifico; 1) il Collegio dei Revisori dei Conti; L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Nell’atto costitutivo vengono nominati gli organi associativi per il primo quinquennio.

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria. Essa è convocata dal Presidente con annuncio scritto spedito ad ogni associato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Il Presidente può delegare la convocazione ad un altro membro del Consiglio direttivo. Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa dei soci che rappresentano almeno due quinti o due terzi, rispettivamente per l’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria, di voti esprimibili o dalla maggioranza non scaduta dei componenti del Consiglio Direttivo. Le convocazioni possono essere inviate agli associati a mezzo raccomandata A/R, a mezzo fax, a mezzo e-mail o con altro mezzo anche telematico (posta elettronica, SMS, WhatsApp e qualsiasi altro servizio di messaggeria istantanea) che consenta comunque di dare prova della ricezione. Ogni associato ha diritto ad un voto. È ammessa la partecipazione all’assemblea mediante delega scritta, nessun associato può tuttavia essere portatore di più di una delega.
ARTICOLO 11 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea ordinaria: 1) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; 2) procede alla nomina delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato; 3) delibera sul numero dei componenti degli organi sociali; 4) approva il bilancio; 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che vengano rimesse al suo giudizio Consiglio Direttivo; 6) approva i regolamenti; 7) delibera eventuali compensi e rimborsi agli amministratori, revisori e probiviri.
ARTICOLO 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario. L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
ARTICOLO 13 REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei soci presenti L’assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione i due terzi dei soci aventi diritto a voto, in seconda convocazione la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, essa delibera a maggioranza dei soci presenti. La seconda convocazione, sia per l’assemblea ordinaria sia per quella straordinaria, non può avere luogo se non il giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione. delibere relative alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto sono validamente adottate con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto a voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere inerenti allo scioglimento dell’Associazione devono essere adottate con la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi diritto a voto.
ARTICOLO 14 VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA
Le votazioni devono avvenire per alzata di mano, tranne che per le votazioni per l’elezione degli organi associativi che devono essere espresse, a semplice richiesta di un socio, con voto segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti, fatta eccezione per i soci che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età e per i Soci onorari.

ARTICOLO 15 STRUTTURA DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza l’assemblea è presieduta da un Vice Presidente o componente del Consiglio delegato dal Presidente. Il Presidente è coadiuvato dal segretario, o in sua assenza, da un socio eletto dai presenti, che funga da segretario, all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell’Assemblea e redigere il verbale della seduta. Le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario. Tale libro è visionabile da chiunque ne faccia motivata istanza.
ARTICOLO 16 COMPOSIZIONE E DURATA CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri (di almeno due soci fondatori e di due soci ordinari più il Presidente) ed un massimo di 9 consiglieri (di almeno tre soci fondatori e di cinque soci ordinari più il Presidente), eletti tra gli associati che si candidano durante l’assemblea e restano in carica cinque anni. Essi sono rieleggibili. Le candidature al Consiglio devono essere appoggiate da almeno un decimo dell’Assemblea dei soci. Le candidature al Consiglio sono presentate all’interno di una lista unitaria. Se il numero dei Consiglieri è pari, nelle deliberazioni in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Nel caso in cui vengano meno uno o più Consiglieri, subentrano il consigliere o i consiglieri più votati non eletti. I Consiglieri nominati in sostituzione resteranno in carica fino alla scadenza della nomina dell’intero Consiglio. Le dimissioni della maggioranza del Consiglio renderanno necessaria la convocazione, entro 3 mesi, dell’assemblea degli associati, al fine di provvedere all’elezione del nuovo Consiglio.
ARTICOLO 17 STRUTTURA E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto almeno dal Presidente, da due Vice Presidenti, dal Segretario e da almeno un consigliere e fissa i compiti dei componenti del consiglio in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Segretario svolge contemporaneamente le mansioni di Tesoriere e di Segretario, e può la sua funzione essere affidata anche ad un vice-presidente. 11 Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno anche con modalità telematica ed è convocato dal Presidente o congiuntamente da almeno due membri. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo deve:
ARTICOLO 18 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; 2) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 3) redigere i bilanci; 4) approvare gli stanziamenti per le iniziative previste dal presente statuto; 5) dirigere ed amministrare l’Associazione con possibilità di deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari e/o opportuni per il conseguimento degli scopi dell’Associazione medesima, fatta eccezione per quelli che per legge o per statuto sono riservati all’Assemblea degli associati; 6) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci; 7) favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione, tenendoli altresì informati a mezzo del servizio postale, a mezzo fax, a mezzo e-mail o a mezzo sito web: 3) istituire, attuare e rendere operativo i Regolamenti interni. 10) fissare annualmente le quote associative dovute dagli associati; 9) gestire i rapporti con i collaboratori eventualmente retribuiti: 11) istituire e sopprimere unità locali periferiche e operative, in Italia e all’estero, o di trasferire la sede nel comune di Potenza
ARTICOLO 19 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 50 Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nonché l’Assemblea, e ne fissa l’Ordine del giorno; tuttavia, un quinto dei soci può richiedere che sia inserito un punto all’Ordine del giorno facendone richiesta con una comunicazione scritta inviata al Presidente almeno 7 (sette) giorni prima dell’adunanza a mezzo raccomandata A/R, a mezzo fax, a mezzo e-mail o con altro mezzo anche telematico (posta elettronica, SMS, WhatsApp e qualsiasi altro servizio di messaggeria istantanea) che consenta comunque di dare prova della ricezione. In caso di urgenza il termine di sette giorni può essere anticipato a 3 (tre) giorni. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione sia nei riguardi degli associati sia dei terzi; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ne affida la gestione al segretario e tesoriere. Il Presidente sovraintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano ad uno dei Vice Presidenti ovvero, in caso di assenza o impedimento dei Vice Presidenti, al Segretario in caso di assenza o impedimento del Segretario ad un componente del Consiglio Direttivo incaricato dal Consiglio Direttivo stesso con delibera presa a maggioranza e regolarmente verbalizzata.
ARTICOLO 20 IL SEGRETARIO
Il Segretario cura l’organizzazione amministrativa dell’Associazione e svolge le funzioni di Tesoriere, la funzione di segretario può essere affidata ad uno dei Vice presidenti. È segretario delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali e le deliberazioni, cura la tenuta del Libro Soci e dei Libri delle adunanze degli organi collegiali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 21 IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Consiglio Direttivo può all’unanimità, eleggere un Presidente Onorario, che rimarrà in carica per cinque anni e potrà essere rieletto. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo
ARTICOLO 22 COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato scientifico è eletto ogni cinque anni ei suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo, sentiti membri del Comitato scientifico, nomina un Coordinatore dello stesso. | Comitato scientifico si riunisce, anche in via telematica, su convocazione del Coordinatore di concerto con il Presidente dell’Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente Onorario fanno parte di diritto del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico indica le linee prospettiche delle attività scientifiche e culturali della società e può indicare al Consiglio Direttivo le personalità da nominare Soci onorari.
ARTICOLO 23 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’Assemblea degli associati può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, eletti a maggioranza anche tra gli associati, che restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi esercitano le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferiscono all’Assemblea. La carica di consigliere direttivo è incompatibile con la carica di revisore dei conti.
ARTICOLO 24 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea può eleggere un Collegio di Probiviri, composto da tre membri nominati dall’Assemblea e scelti tra soggetti qualificati. 1 componenti del Collegio durano in carica cinque anni a decorrere dalla loro nomina e sono rieleggibili. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli associati e tra associati ed Associazione, senza l’osservanza di particolari procedure, ma in via equitativa e nello spirito di bonaria composizione. Il Collegio delibera con scrutinio palese, previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate. I ricorsi al Collegio avverso le decisioni assunte dagli organi sociali vengono regolate dall’art. 6 dello Statuto e le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. II Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.
ARTICOLO 25 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea straordinaria degli associati. L’Assemblea provvederà, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Ove mancassero le maggioranze necessarie, il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Potenza. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad organizzazioni non lucrative che abbiano scopi analoghi, ovvero ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662. salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 26 CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali non sono retribuite, se non viene disposto diversamente dall’Assemblea dei soci
ARTICOLO 27 RINVIO
Per tutto quanto non previsto dall’atto costitutivo e dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle norme di legge vigenti in materia.
ROSA GIACOMO, TROTTA MARCO, CALABRESE PIETRO, CIGNARELLA ANDRES, DE ROSA CARMEN, DURANTE ETTORE SIMONE, MARADEI GIUSEPPE, CAIVANO VIRGILIO.